Art. 20.
(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l'utilizzo dell'acqua).

      1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione del comma 1.
      3. La captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

 

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